Le prove orali dei concorsi pubblici sono sottoposte a specifiche regole di validità, a tutela dell’imparzialità della prova e della trasparenza delle operazioni concorsuali.
Prove orali a porte chiuse, giudizi di inidoneità immotivati e assenza di istruttoria del procedimento possono pregiudicare la validità della prova.
Alcune possibili violazioni sono riscontrate dalla giurisprudenza.
Ad esempio, l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prevede in generale che: “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”. Nello stesso senso si pongono anche gli artt. 7, comma 5, e 16, comma 2, del D.P.R. 220/2011.
Queste previsioni normative tutelano l’interesse qualificato di ciascun candidato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti.
Il ricorso alle porte chiuse, consentendo l’entrata dei candidati uno per volta può violare di fatto i principi universalmente richiesti di trasparenza e buon andamento della P.A.
Altre questioni che meritano di essere verificate sono la predisposizione dei criteri di valutazione e la scelta delle domande.
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